Se non puoi andare verso l’istruzione,

Posted on 25 August 2011

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La Costituzione Italiana "plastificata" che si liquefa.

non sarà l’istruzione a venire presso di te.

Quali principi si sono dettati i cittadini italiani? L’aiuto viene dalla Costituzione Italiana:


Articolo 34

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.


La razionalizzazione

razionalizzazione
Definizione
s. f.
1 il razionalizzare, l’essere razionalizzato: la razionalizzazione dell’agricoltura
2 (psicol.) la tendenza o il processo consistenti nel giustificare razionalmente i propri moti istintivi e gli atti di origine emotiva
3 (mat.) eliminazione dei radicali dai denominatori di un’espressione matematica.
e, quindi,
razionalizzare
Definizione
v. tr.
1 rendere razionale, più rispondente a criteri di funzionalità o di efficienza economica: razionalizzare un sistema di produzione
2 (psicol.) operare una razionalizzazione | trasferire in termini razionali ciò che era sentito o espresso in termini emotivi: razionalizzare la ribellione, un rifiuto
3 (mat.) operare una razionalizzazione.

messa in atto dal Decreto legge n. 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” è palese negli intenti: la lingua italiana permette di spiegare come l’istruzione sia diventata una mera questione economica!

E’, altresì, chiaro ove la questione scolastica compaia nel testo della legge 133/2008 -la famosa legge redatta in dieci giorni-, appunto il Capo II; il titolo “Contenimento della spesa per il pubblico impiego” la dice lunga su quale sia la questione scolastica: è solo un punto di vista di efficienza economica, non certo di efficacia per l’apprendimento dei cittadini. Non solo di quei cittadini bisognosi di istruzione, forzatamente messi a sedere per almeno tredici anni, ma anche degli adulti, in virtù delle più recenti convizioni -non solo pareri- psico-pedagogiche. Il titolo del Capo II conferma, appunto, anche la definizione del termine razionalizzazione presente nel dizionario della lingua italiana, quella di tagli al comparto Scuola.

Il Comma 1 della legge 133/2008. …a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012.

Stante il rapporto alunni/docente è immediato derivare la realizzazione di classi pollaio, di cui si è dovuta occupare anche . L’inutilità dell’esistenza di un Ministero della Pubblica Istruzione risulta ineccepibile dal momento che detto Ministero non si occupa delle questioni inerenti l’istruzione dei propri cittadini e delle misure atte a renderla fruibile per tutti, in tutto il territorio italiano: una prima prova di ciò la si deve alla Circolare 21, AOODPIT Prot. n. 270, Roma 14 marzo 2011, diramata da codesto Ministero, in concerto -manco a dirlo- con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella quale si dirama quanto segue:

Circolare 21. E’ noto, infatti che la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale va definita in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l’attivazione di una serie di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell’arco del triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64 e in attuazione dei regolamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 64.

ove il rapporto si è tramutato in docenti/alunni. L’errore è grossolano e indica quanta cura si dedichi all’organizzazione scolastica così come è intesa all’articolo 34 della Costituzione Italiana. D’altronde non può essere diversamente, attestati il Comma 2 della legge 133/2008; cioè,

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il Comma 2 conferma il significato dei termini utilizzati nella legge 133/2008, appunto razionalizzazione=riduzione e efficienza economica=riduzione dei costi attuata con tagli.

E così, di nuovo, la Circolare n.21.

La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 19.700 le riduzioni di posti da effettuare per l’a.s. 2011/2012.

ove si nota il termine appropriato, cioè riduzioni.

AOODPIT Prot. n. 270, Circolare n.21

Ancora. Il dpr 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni.

Come si mette in pratica la riduzione.

All’art.16 del DPR 81/2009 si legge:

Art. 16.
Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado
1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono
costituite, di norma, con non meno di 27 allievi.

Dunque, sembra normale; ma a coloro che si troveranno nella condizione di esubero numerico, oltre 30 alunni per classe che cosa succede? Sicuramente non viene onorata la Costituzione Italiana! Ebbene, per prima cosa si tampona l’effettiva ignoranza degradante dei cittadini che frequentano l’istruzione obbligatoria (che sconforto, definire l’istruzione obbligatoria! Semmai trattasi di necessità!) mettendo per iscritto la formula per conoscere il numero di classi dato il numero di iscritti, cioè

A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell’anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell’istituto o scuola…

e poi creando classi articolate se l’esubero non sia minore di 12 unità.

E se tuo figlio fosse tra i dieci in esubero? Fregandosene delle attitudini e inclinazioni della persona, si stabilisce che:

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

Appare chiaro che non è il bisognoso di istruzione in un dato settore, sia egli un minore o un adulto, a scegliere un indirizzo di studi non previsto dalle istituzioni scolastiche del suo territorio, bensì è lo Stato in persona che rifiuta l’applicazione dell’articolo 34, rimandando lontano dalle possibilità economiche della famiglia tutti coloro che per qualche motivo -sconosciuto a priori, a causa della trasparenza dei criteri di formazione delle classi a fronte del numero di iscritti- si trovano tra quei 10, ove 10 è minore di 12, eccedenti il rapporto intero tra iscritti e il numero magico 27. Il numero 27 è magico proprio perché deriva da mere considerazioni di razionalizzazione o efficienza economica, invece che da considerazioni di apprendimento efficace, checché si sostenga in tutti i corsi di specializzazione di base e avanzata presso le Facoltà di Scienze della Formazione e della Comunicazione. Il riordino è contrario ai principi costituzionali, dal momento che non ottempera al seguente:

Principio di uguaglianza

Come è affermato con chiarezza nell’art. 3 [della Costituzione Italiana], tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale, comma 1). Lo Stato rimuove gli ostacoli che di fatto limitano l’eguaglianza

costringendo alcuni ad andare altrove per iscriversi in scuole che hanno la possibilità di offrire quel dato indirizzo di studi. Ma non è detto! Anche qui possono occorrere le condizione appena descritte!

Un piccolo esempio. Si supponga che vi siano stati 65 iscritti. Le classi sono due, 65/27, con un totale di trenta alunni per classe (art.16, comma 2), al massimo. L’esubero è pari a cinque: chi saranno questi cinque? Come saranno scelti tra i sessantacinque iscritti? In base alla data di iscrizione? Cioè “chi tardi arriva male alloggia”? Ammesso pure che questi cinque decidano di cambiare indirizzo di studi, che cosa succede se le altre classi pollaio non possono superare i trenta per classe?

Ancora la Circolare 21. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

Parimenti il D.P.R. 81/2009, art.16 comma 4. Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

che hanno contribuito alla cancellazione di un numero troppo alto di classi quarte dei professionali per l’a.s. 2011/2012. Anche qui, è stato stabilito un numero magico, il 22. Dunque, alla fine del primo anno si rimettono in gioco i numero del numero totale di iscritti e si ricompongono le seconde classi con un numero di ventidue minimo: studenti che per un anno avranno stretto rapporti sociali -eh, sì, la Scuola deve essere anche questo!- con altri coetanei si troveranno spostati, eventualmente, in un’altra classe. Tanto vale abolire la suddivisione “forzata” in classi e adottare il metodo delle università.

Ancora la Circolare 21 e DPR 81/2009 art. 17 commi 1 e 2. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità di-dattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

della serie: se si sono promossi studenti dalla prima classe fino alla quarta sperando che prima o poi si decidano a studiare gli argomenti essenziali o minimi -Che idiozia! E’ come ammettere che esistano argomenti non importanti per lo sviluppo cognitivo dell’adolescente- è permesso cambiare metodi valutativi fino allora adottati.

Suggerimento operativo. Che le classi create al primo anno di studi non siano toccate, nel numero, fino all’ultimo anno di corso!!!

Ecco il piano di potenziamento scolastico.

—–

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-ter) Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ costituito, contestualmente all’avvio dell’azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne’ rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e’ destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

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